Area Marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre"
L’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” è stata istituita secondo la Legge 979 del 1982, integrata dalla Legge 394 del 1991, con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 dicembre 1997, successivamente modificato con il Decreto Ministeriale del 17 Luglio 2003, mentre è in corso il completamento l’iter per la pubblicazione del nuovo Decreto Ministeriale, che aggiorna la perimetrazione, e del Regolamento di disciplina delle attività consentite all’interno dell’area marina protetta.
Secondo il vigente Decreto Ministeriale l’area di mare protetto occupa una superficie di circa 25 mila ettari ed è suddivisa in zone con diversi gradi di tutela. Esistono le zone “A”, “B”, e “C” a diverso grado di utilizzo in maniera da rendere concreta la fruizione sostenibile dell’area.
La zona A è quella più piccola, con una superficie di 529 ettari ed una linea di costa pari a 1356 metri, e prevede un grado di tutela integrale. Comprende la parte settentrionale dell’Isola di Mal di Ventre e lo scoglio del Catalano per un raggio di 1000 m attorno ad esso. La Zone A ha un elevato livello di protezione degli habitat e delle specie. In esse è consentito l’accesso ai soli mezzi e al personale autorizzati per la ricerca e la sorveglianza.
La zona B ha un grado di tutela generale ed una superficie è di 1.031 ettari, mentre la linea di costa è di 5.236 metri. In questa zona tutte le attività devono essere improntate a criteri di uso compatibile della risorsa, con il controllo del numero degli utilizzatori e dei suoi metodi di utilizzo. Sono consentiti le attività secondo le modalità stabilite dall’Ente Gestore, alcune delle quali previa autorizzazione, attraverso il Regolamento di disciplina ed il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta.
La zona C è quella di tutela parziale. Ha una superficie di 24.113 ettari ed una linea di costa che si sviluppa per 18.507 metri. In questa Zona sono consentite quelle attività che non confliggono con le finalità istitutive e comunque secondo le modalità stabilite dall’Ente Gestore, alcune delle quali previa autorizzazione, attraverso il Regolamento di disciplina ed il Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta.
Nell'Area Marina Protetta è vietato asportare sabbia, roccia, organismi vegetali e animali vivi o morti. Inoltre non è consentita la pesca subacquea, al fine di tutelare le specie ittiche bersaglio della pesca effettuata in apnea con l’uso di fucili e altri armi subacquee.
Prenota con noi le tue Escursioni all'Isola di Mal di Ventre Viaggi all'isola di Mal di Ventre Scopri come Raggiungere l'Isola di Mal di Ventre Vieni a Visitare l'Isola di Mal di Ventre